NON RICHIESTO PER LE SCUOLE STATALI (Delibera Anac n.430 del 13/04/16 – Allegato 2)
D.S.G.A.: esaminando il dato normativo, il suo significato e l’interpretazione, PER IL D.S.G.A. SI RITIENE NON SI DEBBA PUBBLICARE IL CURRICULUM, in quanto non è titolare di alcuna posizione organizzativa (art.14, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016).
Inoltre, nè i Collaboratori del Dirigente Scolastico nè le Funzioni Strumentali della scuola, sono titolari di “Posizioni Organizzative”.
D.S. Dott. Anna Maria Rotella
D.S.G.A. Dottssa. Rosanna Arena